LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla  S.r.l.
 "Benocci  Nello  e  figli"  nei  confronti  dell'ufficio distrettuale
 imposte  dirette  di  Montepulciano   contro   la   decisione   della
 commissione  di  II  grado  di  Siena,  sez.  II numero 13 in data 20
 febbraio 1989.
                               F A T T O
    La  "S.r.l.  Benocci  Nello  e  figli",  in liquidazione impugnava
 l'iscrizione  a  ruolo  eseguita  dall'ufficio  distrettuale  imposte
 dirette di Montepulciano, relativa alla sopratassa sull'ilor ed irpeg
 ex art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
    La  commissione tributaria di 1½ grado di Montepulciano respingeva
 il ricorso.
    La  commissione  tributaria  di  2½  grado  di  Siena   confermava
 l'impugnata  sentenza,  rilevando  la  legittimita' dell'iscrizione a
 ruolo.
    Ricorre la societa'.
    Resiste l'ufficio.
                             D I R I T T O
    In sede di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli
 artt. 7 e 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sotto  il  profilo
 dell'insussistenza   dei   presupposti   per   l'applicazione   della
 sopratassa.
    In particolare, si deduce che il versamento dell'imposta e'  stato
 eseguito, mediante versamento in conto corrente postale, il 29 maggio
 1984, entro il termine finale del 30 maggio 1984.
    Cio'  premesso  osserva  la  sezione  in  punto  di  fatto  che la
 contribuente effettuo'  il  versamento  dell'imposta  mediante  conto
 corrente  postale, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 602/1973, il 29
 maggio 1984, e cioe'  un  giorno  prima  del  termine  utile  per  il
 pagamento in esattoria, ma cinque giorni dopo quello stabilito per il
 versamento  in  conto  corrente  postale. A seguito di cio' l'ufficio
 irrogo', in base all'art.  92,  primo  comma,  del  suddetto  decreto
 presidenziale,   nel  testo  modificato  dall'art.  6  del  d.l.  n.
 661/1981, la sopratassa del quaranta per cento, e cioe'  la  sanzione
 prevista   dalle  norme  soprarichiamate,  oltre  gli  interessi  per
 ritardato pagamento,  a  carico  del  contribuente  che  effettui  il
 versamento dovuto con un ritardo superiore ai tre giorni.
    Data  la  situazione  di fatto sopra descritta, la sezione ritiene
 che  l'ufficio  abbia  correttamente  applicato  le  norme  di  legge
 riguardanti  la  fattispecie. Tuttavia le eccezioni di illegittimita'
 costituzionale  sollevate  dalla  societa'  ricorrente  appaiono  non
 manifestamente infondate.
    Invero e' da tener presente quanto segue:
      A)  non  sembra  coerente  con  l'art.  3  della Costituzione il
 differente trattamento per soggetti Irpef ed Irpeg; i  primi  possono
 effettuare   il  versamento  mediante  conto  corrente  postale  sino
 all'ultimo giorno utile (d.m. 2 maggio 1983) mentre i secondi debbano
 eseguirlo sei giorni prima. E' vero che nel primo caso si  tratta  di
 versamento   all'amministrazione   postale  quale  delegataria  della
 sezione di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  e  nel  secondo  di
 versamento  all'esattore che deve poi, nei termini previsti dall'art.
 7 del d.P.R. n. 603/1973, versarli alla tesoreria. Tuttavia si tratta
 di modalita' per realizzare lo stesso fine:  l'afflusso  dell'imposta
 nelle casse dello Stato. D'altra parte il primo comma dell'art. 7 del
 decreto da ultimo citato stabilisce che l'esattore debba versare alla
 tesoreria  le somme riscosse nei cinque giorni successivi alla decade
 del mese nel quale ha riscosso la somma per versamento diretto o  per
 accredito sul proprio conto corrente postale.
    E'  vero  che,  nel  caso di versamento postale nell'ultimo giorno
 utile, difficilmente l'accredito potra' avvenire il giorno successivo
 sicche' lo Stato introitera' la somma  con  un  ritardo,  che  potra'
 essere fino a dieci giorni. Osserva peraltro la sezione anzitutto che
 cio'  dipende  da  una  scelta  del legislatore, il quale avrebbe ben
 potuto, nel caso di versamento in conto corrente postale,  prefiggere
 all'esattore  un  termine  minore,  dato  che vi era semplicemente da
 girare una somma accreditata, mentre nel caso di  versamento  diretto
 l'esattore  doveva  effettuare prima il deposito della somma riscossa
 in proprio apposito conto corrente postale  e  poi  trasferirla  alla
 tesoreria.   In  secondo  luogo  gli  interessi  sul  conto  corrente
 dell'esattore affluiscono al tesoro (art. 2, secondo comma,  ed  art.
 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 603/1973) sicche' quest'ultimo e' gia'
 indennizzato per l'eventuale ritardo;
      B) sempre in relazione dell'art. 3 della Costituzione non sembra
 coerente  il  diverso  trattamento  fra  il versamento in c/c postale
 entro il termine legale  per  il  versamento  in  esattoria,  che  e'
 considerato  ritardo nel pagamento con conseguente applicazione delle
 pesantissime sanzioni di cui all'art. 92 del d.P.R. n.  602/1973,  ed
 il   versamento   ad  esattoria  incompetente  -  che  crea  maggiori
 complicazioni burocratiche - per il quale si applicano le piu'  umane
 sanzioni di cui all'art. 93 (da un ventesimo ad un decimo delle somme
 versate);
      C)  l'art.  92,  nel  testo  modificato  dal  d.l. n. 661/1981,
 commina una soprattassa del quaranta per cento, oltre  gli  interessi
 per ritardato pagamento, per ogni versamento d'imposta effettuato con
 un  ritardo  superiore ai tre giorni. Non sembra che una sanzione del
 genere, specie in relazione a brevi ritardi nei versamenti  d'imposta
 quale  quello  de  quo  ogitar,  risponda  a quei criteri d'equita' e
 ragionevolezza cui deve ispirarsi il  legislatore  nei  rapporti  tra
 potere pubblico e cittadini ne' rispetti i criteri della legge delega
 n.  825  del  1971  (artt.  10 ed 11) che prescriveva dover essere le
 sanzioni proporzionate all'effettiva entita' oggettiva  e  soggettiva
 delle violazioni;
      D)  non  sembra  giustificata  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione l'inapplicabilita' alle sanzioni di cui all'art. 92  del
 d.P.R.  n.  602/1973  dell'ultimo  comma  dell'art.  55 del d.P.R. n.
 600/1973 modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 920/1976, che  consente
 in casi di obiettiva incertezza (e non v'e' obbiettiva incertezza nel
 caso  del  contribuente  che  paghi  nel  termine  generale  di legge
 utilizzando un mezzo consentito dal  legislatore?)  agli  organi  del
 contenzioso  tributario  di disapplicare le penalita' previste per la
 violazione degli obblighi stabiliti  dallo  stesso  decreto  e  dalle
 norme relative alle singole imposte sui redditi;
      E)  il  versamento  a  mezzo c/c postale entro il termine del 30
 maggio, ma dopo quello di cui all'ultimo comma dell'art.  7,  provoca
 dato  il meccanismo dei versamenti dall'esattore alla tesoreria sopra
 descritto, gli stessi effetti del versamento con un ritardo inferiore
 ai tre giorni, per il quale l'ultimo comma dell'art. 92  prevede  una
 soprattassa  notevolmente ridotta. Infatti in entrambe le ipotesi, se
 il versamento perviene all'esattore nella  prima  decade  di  giugno,
 egli  ha tempo sino al 15 anziche' sino al 5 giugno per trasferire le
 somme al tesoro. Anche sotto profilo sembra emergere  una  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
    Per  la  somma di tutte le considerazioni che precedono la sezione
 ritiene che le questioni di costituzionalita' sopra  esposte  debbano
 essere sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.